 di Giangiacomo Savogin D.O. (sovrano)
di Giangiacomo Savogin D.O. (sovrano)  
La
 verità è che è avvenuto il pignoramento della Repubblica Italiana, o, 
per meglio definirla, la corporation REPUBLIC OF ITALY...
Ma facciamo
 un passo indietro. Era il lontano 1934 quando il Presidente degli USA 
Franklin Delano Roosevelt, dopo la crisi finanziaria del 1929, fondò la 
Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli 
Scambi), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della 
borsa valori. Questa agenzia, esistente a tutt’oggi, è analoga 
all’Italiana Consob che tutti conoscono.
E sapete cosa accadde? Molti
 Stati (ad oggi quasi 200) si trasformarono in corporations private 
iscritte alla S.E.C. e proprio l’Italia fu uno dei primi Stati ad 
associarvisi. Se si entra nel sito della
 S.E.C.
 è possibile osservare i numeri di registrazione della Società REPUBLIC 
OF ITALY e scaricare anche tutti i suoi report annuali. E’ curioso che 
la sede legale si trovi a Londra.
Osservando la data di iscrizione 
alla S.E.C. (1934), è interessante notare che quando Mussolini stipulò 
gli accordi politico-militari dapprima con la Germania di Hitler 
attraverso l’Asse Roma Berlino nel 1936, ancora con la stessa Germania, 
firmando il Patto d’Acciaio nel 1939, per concludere con il Giappone 
tramite il Patto Tripartito, detto anche Asse Roma Berlino Tokyo, nel 
1940, in realtà, il Regno d’Italia, a livello giuridico, era già una 
società registrata in America.
Queste informazioni, naturalmente, erano riservate e una piccola 
élite di persone, tuttavia, con l’avvento di internet e delle nuove 
tecnologie, tutti oggi possono accedere a questi dati.
Ma a livello pratico, per il cittadino, cosa comporta tutto questo?
E’
 semplice: essendo l’Italia una società, tutte le richieste di 
pagamento, come ad esempio le tasse (casa, automobile, sevizi vari), i 
verbali, le cartelle esattoriali inviate dalla Società Italia o da altre
 società che ad essa sottostanno (in pratica i vari Ministeri), dal 
punto di vista prettamente giuridico sono dei contratti. E, in generale,
 affinché un contratto sia valido necessita di due figure: un 
Proponente, colui che propone il contratto, e un Rispondente, colui che 
può accettare o rifiutare il contratto. La validità di un contratto 
scritto è data dalla firma in umido del Proponente. Il Rispondente può 
accettare il contratto firmandolo a sua volta in umido o può accettarlo 
per silenzio assenso dove previsto. Quest’ultimo caso, che riguarda il 
contratto unilaterale e, cioè, il contratto con obbligazioni a carico 
del solo Proponente, è disciplinato dall'art. 1333 c.c., il quale 
stabilisce che: 
“la proposta diretta a concludere un contratto da 
cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena 
giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario 
può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare
 o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.
Ecco
 che si comprende facilmente che noi, nei confronti di tutte le 
richieste di pagamento pervenute dalla Società Italia (e anche dalle 
Banche) siamo i Rispondenti. Se non conosciamo la Verità, accettiamo e 
paghiamo quanto richiestoci per silenzio assenso. Conosciuta la Verità, 
però, è nostra facoltà decidere di non accettare il contratto (è 
sufficiente barrare il contratto in diagonale, scrivere “NULLO” al sopra
 della barra e aggiungere la seguente dicitura: “RIGETTO 
QUESTA 
OFFERTA DI CONTRATTO E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE PROCEDIMENTO. SENZA 
PREGIUDIZIO UCC 1-308. NEGO L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI 
DATI PERSONALI UCC 1-103”. Infine, basta firmare, aggiungere la data e 
rinviare al Proponente.
Come si può notare nella dicitura soprastante vengono utilizzati dei codici: UCC 1-308, UCC 1-103. Cosa significano?
UCC
 è la sigla dell’Uniform Commecial Code, codice stampato per la prima 
volta nel 1952, che rappresenta la prima ed unica legge per quanto 
riguarda il commercio internazionale: viene utilizzato in tutto il 
Mondo, ma è usato in modo criptico. Difatti, non viene insegnato nelle 
Accademie di Diritto, pertanto, la maggior parte dei giuristi, degli 
avvocati e dei magistrati conosce poco o per nulla questo strumento. 
Tutte le aziende e gli Stati che sono iscritti per autocontrollo alla 
S.E.C. sottostanno alle leggi dell’UCC. Ecco che, quindi, anche l’Italia
 ed i suoi cittadini devono sottostare alle leggi dell’UCC.
Ora, dicevamo: l’Italia è stata pignorata.
Il
 tutto è iniziato con